Pisoniano, 8/11/2023
Alle famiglie
Al DSGA
Al sito web
Agli atti
OGGETTO: Informativa alle famiglie copertura assicurativa – precisazioni
Con decreto legge n. 48/2023, convertito nella legge n. 85/20243, il Governo è intervenuto con ampliamento dei soggetti tutelati dal D.P.R. n. 1124 del 1965 che disciplina l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, in modo da non garantire soltanto le figure impegnate in esperienze tecnico-scientifiche o in esercitazioni pratiche o di lavoro, sviluppando una tutela per gli studenti relativamente a tutti gli eventi verificatisi nei luoghi di istruzione e nelle loro pertinenze, ma anche nell’ambito delle attività programmate da scuole o istituti di istruzione, oltre ad estendere le ipotesi di indennizzo e risarcimento per i familiari degli studenti deceduti durante esperienze formative di alternanza scuola-lavoro.
Ai fini dell’estensione soggettiva delle garanzie Inail di cui al comma 1 dell’art. 18 del decreto legge n. 48/2023, sono compresi nell’assicurazione, tra gli altri, gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione, limitatamente agli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa e nell’ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate.
Tale previsione, però, non offre tutte le garanzie che oggi offre l’assicurazione integrativa a carico delle famiglie. Bisogna, infatti, ricordare quali sono i limiti della copertura INAIL già vigenti prima del decreto legge 48:
- Per il periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro nulla è dovuto
- Nel caso in cui alla guarigione clinica venisse riconosciuto un danno permanente tra il 6 e il 15% l’istituto provvede a liquidare il danno biologico. Ciò vuol dire che nel caso di invalidità permanente l’INAIL prevede una franchigia: non viene erogato alcun risarcimento se l’invalidità è inferiore al 6%; in caso di invalidità intermedia (tra il 6% e il 16%), la pensione viene erogata una sola volta. La quasi totalità dei casi di infortunio a scuola presentano un’invalidità inferiore al 6%.
- Se il danno è superiore al 15% l’inail provvede alla costituzione della rendita nonché al riconoscimento delle eventuali prestazioni integrative spettanti
Per gli infortuni in itinere nel trasferimento casa – scuola e viceversa, non è previsto alcun indennizzo. L’art. 17 dello stesso decreto-legge 48 prevede l’indennizzo esclusivamente per gli studenti nel percorso scuola – luogo dell’alternanza scuola lavoro e viceversa. Nemmeno per questi ultimi è previsto risarcimento nel percorso casa – scuola e viceversa o casa luogo dell’alternanza scuola – lavoro.
Restano inoltre esclusi i rimborsi per le spese mediche in quanto già ricomprese gratuitamente nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Allo stesso modo, per gli studenti restano escluse, ad esempio, le diarie da immobilizzazione e/o ricovero, spese odontoiatriche, danno all’occhiale, danno estetico. Ancora, sono esclusi gli infortuni occorsi ai genitori quando si trovino all’interno della scuola o partecipino ad iniziative/progetti/attività organizzati dalla scuola. Ad oggi la polizza integrativa della scuola ricomprende tutte le spese mediche affrontate sia in ambito pubblico che privato e, all’interno delle tabelle, non pone limiti circa la percentuale di Invalidità Permanente
Rimane altresì esclusa la copertura della responsabilità civile avente ad oggetto gli eventi causativi di danno cagionati dalle condotte lesive del soggetto danneggiante, studenti, genitori membri c.i., genitori per danni dei minori. Se, in particolare, l’infortunio è provocato da un altro alunno, la famiglia del danneggiato può chiamare in causa anche la famiglia del danneggiante per responsabilità civile per culpa in educando, con eventuale obbligo risarcitorio.
Nel caso dei viaggi d’istruzione, visite guidate, se la famiglia non intende aderire all’assicurazione integrativa per consentire al proprio figlio di partecipare alla visita guidata, al viaggio d’istruzione, alla gita, dovrà assumere su di sé la responsabilità per danni a terzi ricorrendo ad polizza acquistata personalmente. Ciò, al fine di garantire il rimborso della spesa nel caso di annullamento del viaggio per malattia improvvisa, o anche il rientro sanitario per malattia improvvisa in gita.
In conseguenza di tale quadro delle scoperture delle garanzie assicurative da parte dell’INAIL, è ovvio ritenere necessario più che opportuno procedere al rinnovo della polizza integrativa, alla luce del decreto 48/2023, dalla quale saranno stornate le eventuali voci della copertura assicurativa INAIL.
Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Emanuela Fubelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art 3 c.2 D. Lgs. 39/93
ANGELO CIAFFI
Docente